I “SECONDARY ADJUSTMENT” AI FINI DEL TRANSFER PRICING: ALCUNE CONSIDERAZIONI DOPO LA RISPOSTA N. 233/2022 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Bollettino Tributario n. 13/2022, pagg. 941-948
In una recente risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei c.d. “secondary adjustment” ai fini del transfer pricing cioè di quegli aggiustamenti che deriverebbero dalla circostanza che l’impresa che ha subìto la rettifica primaria avrebbe comunque trasferito/lasciato all’impresa associata dell’altro Stato risorse finanziarie/profitti in più rispetto al valore della transazione come rideterminato sulla base del principio di libera concorrenza.
L’aggiustamento secondario presupporrebbe pertanto l’esistenza di alcune operazioni figurative (un dividendo figurativo, un conferimento figurativo di capitale oppure un prestito figurativo) sulla base delle quali tali risorse sarebbero state trasferite con conseguente produzione dei relativi effetti fiscali (la ritenuta sul dividendo figurativo, gli interessi attivi e/o passivi sul prestito figurativo, la ritenuta sugli interessi sul prestito figurativo, ecc.).
Nella risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate non interviene direttamente sul tema ma ne legittima una prassi accertativa. Il tema è molto controverso anche nelle interpretazioni dell’OCSE e del Joint Transfer Pricing Forum1; anzi, risulta che l’Italia nel 2011 ha esposto una riserva a livello UE secondo la quale non esisterebbe una normativa domestica sui “secondary adjustment”, posizione confermata nel Transfer Pricing Country Profile del dicembre 2021 relativo all’Italia pubblicato sul sito dell’OCSE2.
E’ quindi quanto mai opportuno che l’Agenzia proceda quanto prima ad un chiarimento sul tema.