• Homepage
  • Lo studio
  • Attività
  • I professionisti
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Italiano
    • English
    • Deutsch
  • Homepage
  • Lo studio
  • Attività
  • I professionisti
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Italiano
    • English
    • Deutsch
5
set
0
Rimborso del prestito figurativo, chiarimenti Agenzia delle Entrate

Rimborso del prestito figurativo generato da una ripresa per transfer pricing

Postato da Studio MFFBlogNessun commento

I “SECONDARY ADJUSTMENT” AI FINI DEL TRANSFER PRICING: ALCUNE CONSIDERAZIONI DOPO LA RISPOSTA N. 233/2022 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Bollettino Tributario n. 13/2022, pagg. 941-948

In una recente risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei c.d. “secondary adjustment” ai fini del transfer pricing cioè di quegli aggiustamenti che deriverebbero dalla circostanza che l’impresa che ha subìto la rettifica primaria avrebbe comunque trasferito/lasciato all’impresa associata dell’altro Stato risorse finanziarie/profitti in più rispetto al valore della transazione come rideterminato sulla base del principio di libera concorrenza.

L’aggiustamento secondario presupporrebbe pertanto l’esistenza di alcune operazioni
figurative (un dividendo figurativo, un conferimento figurativo di capitale oppure un prestito figurativo) sulla base delle quali tali risorse sarebbero state trasferite con conseguente produzione dei relativi effetti fiscali (la ritenuta sul dividendo figurativo, gli interessi attivi e/o passivi sul prestito figurativo, la ritenuta sugli interessi sul prestito figurativo, ecc.).

Nella risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate non interviene direttamente sul tema ma ne legittima una prassi accertativa. Il tema è molto controverso anche nelle interpretazioni dell’OCSE e del Joint Transfer Pricing Forum
1; anzi, risulta che l’Italia nel 2011 ha esposto una riserva a livello UE secondo la quale non esisterebbe una normativa domestica sui “secondary adjustment”, posizione confermata nel Transfer Pricing Country Profile del dicembre 2021 relativo all’Italia pubblicato sul sito dell’OCSE2.

E’ quindi quanto mai opportuno che l’Agenzia proceda quanto prima ad un chiarimento sul tema.

1 https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/final_report_secondary_adjustments_en.pdf

2 https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-italy.pdf

a cura di Dott. Siegfried Mayr e Dott. Giovanni Fort

Condividi

A proposito di Studio MFF


Fondato nel 2003 da Siegfried Mayr, Giovanni Fort e Robert Frei. Offre consulenza ed assistenza in materia tributaria.

Privacy Policy e Cookies Policy

Ultime pubblicazioni

  • Rimborso del prestito figurativo generato da una ripresa per transfer pricing 5 Settembre 2022
  • Italien: Anpassung der neuen Betriebsstätten – Definition an BEPS 22 Giugno 2021
  • STEUERBEGÜNSTIGUNGEN BEI WOHNSITZWECHSEL NACH ITALIEN 18 Maggio 2021

Studio Tributario Associato

Piazza Castello, 26
20121 Milano
Tel. +39 02 80 53 113 | Fax. +39 02 87 45 16
[email protected]
© Mayr Fort Frei P.IVA 03762480964.
Powered by